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Nel 2022 anche i professionisti potranno ammalarsi

Approvato l’emendamento a tutela della malattia e dell’infortunio del professionista. La misura sarà introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e si tratta di un risultato storico per i liberi professionisti, ai quali sarà finalmente riconosciuto il diritto ad ammalarsi.

Ha finalmente trovato definitiva approvazione la disposizione, inserita all’interno della Legge di Bilancio 2022, che introduce nel nostro ordinamento la tutela nei confronti dei liberi professionisti, nel caso in cui, a seguito di un grave incidente o di una grave e improvvisa malattia, questi non si trovino nelle condizioni necessarie per rispettare scadenze o termini perentori.

La misura è volta ad escludere l’applicazione di sanzioni a carico dei clienti al verificarsi di eventi gravi che determinino l’inabilità temporanea o il decesso del professionista incaricato.

I criteri che determinano la spettanza della tutela sono:

l’iscrizione ad un Albo professionale;

l’esistenza tra le parti di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

Per la verifica di tali requisiti è stato introdotto un nuovo obbligo procedurale:

copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati presso il proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.

Un altro importante aspetto è l’estensione delle tutele anche agli studi associati e alle società tra professionisti ma soltanto qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, oppure il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Con questo nuovo emendamento nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa del mancato adempimento entro il termine stabilito dalla pubblica amministrazione da eseguire da parte del libero professionista nei 30 giorni successivi al verificarsi dell’evento:

– in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico;

– in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale,

I termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

La tutela non si ferma qui. Essa di applica anche alle fattispecie connesse alla gravidanza della professionista. In particolare, è estesa nei seguenti casi:

– al verificarsi di un parto prematuro

– in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa.

Alle somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso per malattia o infortunio del professionista, saranno applicati gli interessi al tasso legale, che dovranno essere versati contestualmente all’imposta, calcolati per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Ma attenzione ai furbetti. E’ previsto altresì che la pubblica amministrazione possa richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti dei professionisti che si avvalgono dell’applicazione della sospensione degli adempimenti. Inoltre si prevede che chi abbia beneficiato della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sarà punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.

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